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sabato 21 Dicembre 2024

ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 IN AMBITO LAVORATIVO

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Il Decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021 estende l’utilizzo delle Certificazioni verdi digitali Covid-19 (Green pass) in ambito lavorativo, pubblico e privato fino al 31 dicembre 2021.

Lavoro pubblico

Dal 15 ottobre il personale delle Amministrazioni pubbliche, delle Autorità indipendenti, come Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), della Banca d’Italia e i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, devono possedere ed esibire la Certificazione verde Covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro.

L’obbligo vale anche per coloro che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni.

Le disposizioni non si applicano alle persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di certificazione medica, secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. 

Le persone che comunicano di non possedere il Green pass o non averlo con sé al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerate assenti ingiustificate fino alla presentazione della Certificazione verde senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è prevista la retribuzione.

Per chi è colto senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro.

Tribunali

Dal 15 ottobre magistrati ordinari e onorari, amministrativi contabili e militari e i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari dove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la Certificazione verde.

A verificare il rispetto delle prescrizioni sono i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria, anche avvalendosi di delegati.

L’assenza dall’ufficio per mancata esibizione è considerata ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; non è prevista una retribuzione per i giorni di assenza.

Per consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

Lavoro privato

Dal 15 ottobre deve possedere e esibire su richiesta la Certificazione verde chi svolge attività lavorativa nel settore privato per accedere ai luoghi di lavoro.

L’obbligo vale anche per coloro che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Le disposizioni non si applicano alle persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di certificazione medica, secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.

Le persone che comunicano di non averlo o non lo hanno con sé al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerate assenti ingiustificate fino alla presentazione della Certificazione verde senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è prevista la retribuzione.

Nelle imprese con meno di quindici dipendenti il datore di lavoro può sospendere il lavoratore dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Per chi è colto senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro.

regione.puglia.it

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